Autore: AREA TECNICA 1 GROUP SCTP
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8 marzo 2023
L’Ecobonus è costituito da una serie di detrazioni fiscali che il contribuente può sfruttare sugli interventi strutturali di riqualificazione energetica o di messa in sicurezza antisismica degli edifici esistenti. La detrazione fiscale, valida ai fini IRPEF, riguarda gli interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Per quanto riguarda l’ecobonus non ci sono novità rispetto al 2022, permane la possibilità di usufruire della cessione del credito e dello sconto in fattura in alternativa alla detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi. Per effetto del decreto cessioni ad oggi, si ricorda, che non è possibile usufruire dello sconto in fattura e della cessione del credito per interventi avviati mediante pratiche posteriori all’entrata in vigore dello stesso. La legge di Bilancio 2023 non è intervenuta sui requisiti e sui parametri. La proroga è fino al 31 dicembre 2024. Per limitare i fenomeni di illeciti compiuti ai danni dello stato o dei cittadini, è stato infine introdotto il Decreto Antifrode, pertanto l’obbligo di visto di conformità e asseverazione della congruità dei prezzi è stato esteso a tutti i bonus casa che vengono usati tramite sconto in fattura o cessione del credito. L’ecobonus è una agevolazione fiscale dedicata alla riqualificazione energetica dell’immobile. Questa misura è rivolta a tutti i cittadini che svolgono determinati lavori sull’immobile in cui possiedono un diritto reale, e prevede una agevolazione al 50% oppure al 65% in base alla tipologia di lavori svolti. In alcuni casi specifici l’agevolazione può anche raggiungere una percentuale maggiore, e in alternativa si può accedere anche al Superbonus, se vengono rispettati alcuni requisiti. Il Superbonus dal 2023 sarà al 90%. L’Ecobonus indica le detrazioni fiscali concesse ai fini IRPEF in relazione agli interventi edili ed impiantistici che hanno l’obiettivo di ridurre i consumi energetici all’interno di edifici esistenti. L’obiettivo del Governo con l’introduzione di questi bonus è quello di: * Incentivare il settore dell’edilizia in Italia e tutto il suo indotto; * Superare l’utilizzo di combustibili fossili a vantaggio di fonti energetiche rinnovabili. Sostanzialmente, a seconda della tipologia di intervento di riqualificazione effettuato dal contribuente questi ha la possibilità di ricevere indietro una percentuale della spesa. Si tratta del 50%, del 65% di quanto sostenuto. Su tutte le tipologie di bonus, con modalità ed adempimenti diversi, è possibile optare per lo sconto in fattura, la cessione del credito o l’utilizzo della detrazione in dichiarazione dei redditi. Si tratta di lavori che permettono prima di tutto una riduzione del consumo energetico per il riscaldamento, provocando anche un notevole risparmio economico, oppure del miglioramento termico dell’edificio. Questo miglioramento può avvenire tramite diversi lavori: dalle coibentazioni ai nuovi pavimenti, alla sostituzione delle finestre o degli infissi. Ma sono anche inclusi nell’ecobonus lavori come l’installazione di pannelli solari, e la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. Questo particolare bonus quindi è specifico per lavori che portano ad un miglioramento dei consumi, e ad un risparmio energetico complessivo. Sono incluse le installazioni di schermature solari, impianti di climatizzazione invernale con biomasse combustibili, oppure l’installazione di strumenti di domotica, ovvero di controllo a distanza di diversi impianti domestici (riscaldamento, climatizzazione, produzione di acqua calda). Sono inclusi tutti i lavori annessi come l’acquisto di generatori di aria calda a condensazione e simili. Per quanto riguarda l’Ecobonus sono state confermate le aliquote ordinarie : * 50% per infissi, biomassa e schermature solari; * 65% per le rimanenti tipologie di spese. Nel caso in cui l’intervento sia effettuato su parti comuni condominiali l’importo di detrazione IRPEF varia dal 70% al 75%. Nel caso in cui gli interventi e le spese di ristrutturazione per migliorare l’efficienza energetica interesseranno l’intero involucro dell’edificio, l’ecobonus potrà salire al 70% (nel caso in cui i lavori incidano sul 25% della superficie complessiva del condominio), 75% se la riqualificazione energetica sarà finalizzata al miglioramento e al risparmio sulla spesa energetica sia estiva che invernale. Gli interventi per il risparmio energetico possono essere agevolati con l’ecobonus, se vengono effettuati su immobili: * esistenti. L’edificio deve essere iscritto in catasto oppure deve sussistere la richiesta di accatastamento, e dal pagamento dell’IMU se dovuta; * possono essere edifici di «qualsiasi categoria catastale» e destinazione d’uso (sempre nell’ambito degli edifici esistenti); * devono essere ambienti riscaldati, tranne per i pannelli solari termici, i generatori a biomassa e le schermature solari. Gli interventi non devono necessariamente essere sostenuti su immobili residenziali, come invece previsto per quasi tutti gli interventi sul recupero del patrimonio edilizio dell’articolo 16-bis del Tuir, anche se minori e sul superbonus. Con la risoluzione 25 giugno 2020, n. 34, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le detrazioni per l’ecobonus e per il sisma bonus (solo se ordinari) spettano ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione degli stessi come: * strumentali per natura (cioè con categoria catastale B, C, D, E o A/10) o per destinazione (cioè utilizzati dall’impresa); * registrati in contabilità tra le immobilizzazioni; * beni merce, cioè registrati tra le rimanenze di magazzino; * patrimoniali. Possono usufruire delle detrazioni Ecobonus al 65% o al 50% tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito sulle persone fisiche (IRPEF), residenti o non residenti, nel territorio dello Stato, su prima e seconda casa ed anche i titolari di reddito di impresa. L’agevolazione spetta non soltanto ai proprietari degli immobili, infatti, possiamo schematizzare che i soggetti beneficiari dell’agevolazione sono: * Le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni e i nudi proprietari; * Titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie); * Contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali). I titolari di reddito d’impresa possono fruire della detrazione solo con riferimento ai fabbricati strumentali che utilizzano nell’esercizio della loro attività imprenditoriale (Risoluzione n. 340/E/2008 dell’Agenzia delle Entrate). * Locatari (affittuari) o comodatari; * Gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale; * Associazioni tra professionisti; * Gli istituti autonomi per le case popolari e le cooperative di abitazione a proprietà indivisa; Sono inoltre ammessi a fruire della detrazione, purché sostengano le spese per la realizzazione degli interventi e questi non siano effettuati su immobili strumentali all’attività d’impresa: * Il familiare convivente con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado); * Il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato (Risoluzione n. 64/E/2016 dell’Agenzia delle Entrate). La detrazione IRPEF legata all’Ecobonus spetta al soggetto che effettua il pagamento della fattura. Questo soggetto deve essere titolare di un diritto reale, come detto in precedenza. Il soggetto, possessore o acquirente, anche di una porzione di unità abitativa, può beneficiare interamente dell’agevolazione, purché sia colui che sostenga la spesa e che sia intestatario delle fatture. Se la spesa per i lavori è sostenuta da più soggetti, dovranno essere indicati nome, cognome e codice fiscale delle persone interessate alla detrazione fiscale. In relazione al sostenimento delle spese in relazione agli interventi sotto indicati è possibile ottenere un rimborso del 65% della spesa sostenuta (art. 14 D.L. n. 63/13) per la riqualificazione energetica degli edifici. Gli interventi agevolati al 65% sono i seguenti: * Gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro; * Gli interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con generatori d’aria calda a condensazione; * L’acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, a condizione che gli interventi producano un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%; * Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. In pratica, il rifacimento dell’impianto di riscaldamento; * Gli interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione realizzato.; * Gli interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore, dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria; * L’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative. Questi dispositivi, mediante la fornitura periodica dei dati, dovranno indicarti le condizioni di funzionamento correnti e consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto; * Gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che ottengono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nel decreto del ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010; * Gli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali (muri), strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti). La condizione per fruire dell’agevolazione è che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/mqK, contenuti nell’allegato E del decreto attuativo del Mise “efficienza energetica” o “requisiti ecobonus“; * L’installazione di impianto pannelli solare termico per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università; * Infine, la building automation. Tra gli interventi per cui è possibile ottenere la detrazione IRPEF del 50% (art. 14 D.L. n. 63/13) vi sono i seguenti: * L’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari (allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311), porte esterne, portoncini; * La sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, senza la contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti; * L’acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (pellets, truciolato etc.), fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro. In realtà, esistono ulteriori aliquote. Difatti, se l’intervento riguarda il cappotto termico e la coibentazione del tetto di un condominio, l’aliquota di detrazione passa dal 70% all’85%. Per usufruire della detrazione IRPEF sugli interventi sul risparmio energetico, oltre al consueto bonifico parlante è necessaria l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti i requisiti tecnici dei lavori eseguiti e la congruità delle spese con computo metrico, l’attestato di prestazione energetica e l’invio della comunicazione della scheda tecnica all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Il bonifico parlante non deve contenere solo la causale del versamento, costituita dalla norma agevolativa, con il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico viene effettuato, ma per gli interventi iniziati dal 6 ottobre 2020 in poi, deve contenere anche il numero e la data della fattura che viene pagata.