Per ottenere la detrazione fiscale del 110% è necessario che le spese sostenute riguardino uno dei seguenti interventi prioritari (c.d. trainanti):
interventi di isolamento termico delle superfici opache inclinate, verticali e orizzontali (delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno, i vani non riscaldati o il terreno, compreso il tetto) che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell'unità immobiliare sita all'interno di edifici plurifamiliari che sia indipendente e disponga di accesso autonomo all'esterno. La superficie disperdente lorda non si limita esclusivamente all’eventuale locale sottotetto, infatti anche gli interventi di coibentazione del tetto rientrano tra quelli agevolati;
interventi, condominiali o su singole unità, per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistente con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento (nel caso si installino pompe di calore reversibili) nonché la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, a pompa di calore o di microcogenerazione: gli interventi di riduzione del rischio sismico o di adozione di misure antisismiche.
Sono soggette alla stessa agevolazione, se effettuate congiuntamente agli interventi c.d. trainanti, le spese sostenute per gli interventi secondari (c.d. trainati), ad esempio quelli previsti dalla normativa ecobonus nei relativi limiti di spesa previsti, l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici o ancora l'installazione di impianti fotovoltaici con relativi sistemi di accumulo integrati oppure impianti solari su strutture pertinenziali degli edifici.
Hanno diritto alla detrazione fiscale del 110%, nei relativi limiti di spesa previsti dalla normativa, i seguenti soggetti: